Norme Modificate e già operative.
In Regione Lombardia, sono state approvate e rese operative alcune modifiche apportate agli articoli 63 comma 4, art.64 comma 7, art.64 comma 7bis e art.93 comma iterm della L.R.12/05.
Vediamo in sintesi gli aggiornamenti più importanti:
- art.63 comma 4- Oggi il recupero dei sottotetti è consentito per edifici esistenti da almeno 3 anni. (prima dovevano essere esistenti almeno da 5 anni)
- art.64 comma 7- Oggi si pagano oneri di urbanizzazione primaria e secondaria su ristrutturazione edilizia (con una riduzione degli importi di circa il 30%-prima si pagavano su nuova costruzione).Oggi si paga il contributo sul costo di costruzione con una maggiorazione facoltativa da parte dei vari comuni pari ad un massimo del 10%.(riduzione del 50%-prima si pagava il 20%);
- art.64 comma 7bis. E’prevista la completa esclusione del contributo sul costo di costruzione che riguarda i recuperi di sottotetti fino a 40 mq collegati direttamente con l’appartamento sottostante che risulti essere, ai fini fiscali, prima casa.
Progettisti e addetti ai lavori si trovano oggi ad operare con una legge più snella e meno onerosa nei confronti del committente finale.